Da questa pagina è possibile scaricare in formato pdf il testo unico in materia di maternità e paternità.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
La presente relazione integra la valutazione dei rischi generale dell’Azienda per quanto si riferisce ai rischi cui va incontro specificamente il personale femminile.
Riferimenti e richiami normativi.
Il D.Lgs. 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, è specialmente dedicato alla tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Come si può facilmente rilevare attraverso la lettura del Decreto, gli obblighi di tutela a carico del Datore di Lavoro, scattano nel momento in cui la lavoratrice interessata informa del proprio stato il DdL, inoltrando nei termini previsti la relativa documentazione.
Fra questi obblighi figura l’adattamento della “Valutazione dei rischi” effettuata a norma del D.Lgs. 626/94 art. 4, c. 1 e delle relative misure di prevenzione alla situazione specifica delle gestanti, puerpere e lavoratrici in periodo di allattamento: vi sono, infatti, delle situazioni certamente ammissibili per gli uomini e anche per le donne non in stato interessante, che però cessano di esserlo per le donne in gravidanza e per il nascituro.
Il D.Lgs. 151/2001, con approccio molto ampio, recepisce ed integra precedenti disposizioni legislative sia italiane che europee. Tra queste, costituiscono elementi normativi di particolare rilievo la Direttiva europea n° 85 del 1992 e le “Linee Direttrici”, che la U. E. ha emanato per favorirne l’attuazione. In forza di queste disposizioni si evince che, secondo la U.E., le misure di prevenzione da mettere a punto per le lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento hanno in realtà valenza generale (servono, cioè, a tutelare tutte le lavoratrici) in base al principio della “specificità femminile”.