A seguito della pubblicazione delle linee guida “procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza….” si rende necessario sottoporre a visita ed esame delle urine per la ricerca di sostanze psicotrope tutti i lavoratori che hanno la possibilità di provocare danni a terzi (la Legge ha individuato in apposito elenco queste mansioni).
Il Datore di lavoro deve:
- individuare i Soggetti che rientrano in questa categoria [ad esempiochi guida i mezzi con patente C o superiori, mezzi di movimentazione terra (gru, ruspe) e merci (muletti)];
- informare i lavoratori individuati con corsi e materiale informativo [Modulo 1];
- comunicare per iscritto l’elenco dei lavoratori a rischio al medico competente.
La Legge prevede la seguente procedura: il Medico Competente, ricevuto l’elenco dei lavoratori a rischio in forma scritta, ha tempo 30 gg. per inviare al Datore di lavoro il cronogramma (date per il ritiro del campione di urine e per l’effettuazione della visita medica) definendo la data ed il luogo di esecuzione.
Il Datore di lavoro, saputo il cronogramma, è tenuto a comunicare al Lavoratore la data e il luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di 1 giorno dalla data stabilita per l’accertamento [Modulo 2 o Modulo 3].
Attenzione che il non presentarsi, da parte del lavoratore, per due volte consecutive, anche per giustificato motivo, comporta poi l’obbligo per il Lavoratore di essere sottoposto a tre controlli a sorpresa nei 30 gg. successivi o ad osservazione più prolungata.
E’ il datore di lavoro che deve fare la prima azione, inviando l’elenco dei Soggetti che rientrano in questa categoria.
I soggetti positivi allo screening saranno inviati al SERT